Panoramica delle prestazioni per persone senza attività lucrativa

Come cassa di compensazione siamo il vostro interlocutore per il 1° pilastro. Calcoliamo l’aliquota di contributo (attualmente contributo minimo CHF 530.– o in base alla sostanza / al reddito annuo in forma di rendita) e garantiamo il vostro diritto a future prestazioni. Ci occupiamo dei contributi AVS/AI/IPG che versate voi stessi in quanto persone che non esercitano un’attività lucrativa e ci assicuriamo che gli anni di contribuzione siano registrati senza lacune. Dal nostro portale online «connect@versicherte», nel secondo semestre del 2026 avrete anche accesso diretto al vostro conto del 1° pilastro, potrete ordinare gli estratti, comunicare le mutazioni e chiarire molte domande sull’AVS/AI/IPG in modo semplice e veloce.

I nostri principali compiti quotidiani per persone senza attività lucrativa

  • Gestione dei dati del 1° pilastro

    Consulenza e assistenza su tutte le questioni relative all’iscrizione, alla modifica o alla cessazione dello status di persona senza attività lucrativa.

  • Determinazione dell’acconto

    Determinazione e inclusione dei contributi AVS/AI/IPG personali (trimestrali).

  • Obbligo di contribuzione personale

    Consulenza e informazioni complete in merito all’obbligo di contribuzione personale (contributo minimo o contributi basati sul patrimonio o sui redditi provenienti da rendite) nonché alla prevenzione di lacune contributive e alla loro possibile colmatura.

  • Determinazione definitiva

    Determinazione dei contributi AVS/AI/IPG personali ed emissione di un conteggio o accredito della differenza sulla base delle notifiche d’imposta.

  • Esecuzione di mutazioni

    Modifiche di indirizzo, conto o modalità di comunicazione.

  • Determinazione e versamento

    Di assegni familiari per le persone che non esercitano un’attività lucrativa.

  • Stesura di decisioni su opposizione

    Relative all’ammontare dei contributi effettivamente dovuti o all’eventuale versamento di contributi per persone senza attività lucrativa.

  • Previsioni pensionistiche

    Calcolo delle rendite di vecchiaia, per superstiti e AI.

Contributo minimo e prestazioni per persone senza attività lucrativa in sintesi

Il contributo minimo obbligatorio all’AVS/AI/IPG per le persone senza attività lucrativa evita già di per sé lacune contributive, garantisce soprattutto gli anni di contribuzione ed è decisivo per l’ammontare delle prestazioni future, poiché la rendita AVS dipende fortemente dal numero e dalla densità degli anni di contribuzione.

Il contributo minimo all’AVS/AI/IPG per le persone senza attività lucrativa ammonta attualmente a CHF 530.– all’anno (più spese amministrative della cassa di compensazione).

Tale importo si applica forfettariamente per la maggior parte delle persone senza attività lucrativa con sostanza / reddito annuo in forma di rendita ridotto o nullo (ad es. sostanza determinante inferiore a CHF 350’000.– + reddito annuo in forma di rendita). In caso di sostanza e/o redditi da rendita più elevati, l’importo aumenta gradualmente fino a un massimo di CHF 26’500.– all’anno.
Per determinati gruppi, come gli studenti senza attività lucrativa fino ai 25 anni, i beneficiari di assistenza sociale, le prestazioni complementari (PC) o le prestazioni transitorie, sono previste eccezioni minime.

La cassa di compensazione addebita spese amministrative (generalmente il 5%, quindi circa CHF 26.50 all’anno sul contributo minimo).

Il contributo copre soprattutto gli anni di contribuzione nell’AVS/AI/IPG ed è decisivo per l’ammontare delle prestazioni successive, poiché tutte le prestazioni di rendita dipendono fortemente dal numero di anni di contribuzione. L’importo minimo è garantito come segue:

  • anni di contribuzione completisenza lacune: Nessuna riduzione della rendita di vecchiaia AVS/rendita AI/rendita per superstiti.

  • base di calcolo per la rendita individuale

  • diritto alla rendita AVS

  • diritto alla rendita AI

  • diritto a rendite per superstiti (rendita per vedove/i, rendita per orfani)

In breve: il contributo minimo previene già di per sé lacune contributive e garantisce così il diritto alla rendita nell’AVS e nell’AI.

Maggiori informazioni

Qui vi offriamo chiarezza e affidabilità

Chi è considerato senza attività lucrativa?

Le persone assicurate che non percepiscono un reddito da lavoro soggetto all’AVS/AI/IPG o per le quali tale reddito non è sufficiente affinché venga versato il contributo minimo attuale di CHF 530.– all’anno (il contributo minimo corrisponde a un salario annuo lordo di CHF 5000.–). Possono essere considerate senza attività lucrativa anche le persone che svolgono meno del 50% dell’orario di lavoro abituale per meno di 9 mesi nell’anno civile (in questi casi la cassa di compensazione esegue un calcolo comparativo).

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Obbligo d’assicurazione

Tutte le persone che vivono in Svizzera, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono assoggettate al sistema di sicurezza sociale svizzero e sono assicurate obbligatoriamente, sia chi svolge un’attività lucrativa (impiegate/i, indipendenti, frontaliere/i) che chi non svolge un’attività lucrativa (casalinghe/i, studentesse/studenti, persone invalide, pensionate/i).

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Obbligo contributivo ed eccezione

Dal 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno di età, dovete versare i contributi all’AVS, all’AI e all’IPG. L’obbligo contributivo termina alla fine del mese in cui viene raggiunta l’età di riferimento. L’obbligo contributivo personale viene meno se siete coniugati e il coniuge esercita un’attività lucrativa e versa contributi contemporaneamente pari al doppio del contributo minimo, che attualmente è di CHF 1060.–, per anno civile.

Maggiori informazioni: capitolo 3

Importo e determinazione dei contributi

I contributi per le persone senza attività lucrativa sono calcolati in base alla situazione economica propria (nel caso di persone sole) o coniugale. L’ammontare dei contributi AVS/AI/IPG viene determinato in base alla sostanza (ad es. conti di risparmio, titoli, immobili ecc.) e al reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 (ad es. rendite e pensioni escluse le rendite AI; prestazioni di mantenimento di divorziati, eccetto quelle per i figli; indennità giornaliere delle assicurazioni malattia e infortuni ecc.). La sostanza determinante stabilita determina l’ammontare dei contributi AVS/AI/IPG da versare, che attualmente vanno da un minimo di CHF 530.– a un massimo di CHF 26’500.– per anno civile e persona. L’importo esatto è determinato sulla base della tabella dei contributi per le persone senza attività lucrativa. Le casse di compensazione riscuotono inoltre contributi per le spese amministrative pari al massimo al 5% sui contributi effettivamente dovuti.

Maggiori informazioni: capitoli 4-8

Riduzione dei contributi per via di contributi già versati dall’attività lavorativa

Chi lo desidera, può richiedere la compensazione dei contributi AVS/AI/IPG già versati per la riduzione dei contributi in qualità di persona senza attività lucrativa. Vengono presi in considerazione i contributi AVS/AI/IPG già versati derivanti dalla propria attività lucrativa, dalle indennità IPG e dalle indennità giornaliere AI.

Modalità di conteggio generali

La cassa di compensazione fissa i contributi d’acconto provvisori che si basano sulla sostanza e sul reddito conseguito in forma di rendita prevedibili per l’anno di contribuzione in corso. A tal fine è importante che le persone senza attività lucrativa forniscano alla cassa di compensazione la documentazione necessaria e la informino di eventuali modifiche sostanziali del reddito e della sostanza. I contributi definitivi vengono stabiliti sulla base dell’imposizione fiscale. La cassa di compensazione effettua un conteggio o un accredito della differenza in base alla differenza tra i contributi d’acconto versati e i contributi definitivi.

Maggiori informazioni: capitoli 8 e 9

Pagamento dei contributi

I contributi d’acconto vengono fatturati con cadenza trimestrale. I contributi d’acconto devono essere versati entro e non oltre il 10° giorno successivo alla fine del trimestre. I conteggi delle differenze relative ai contributi dovuti in via definitiva devono essere saldati entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. I contributi si considerano pagati una volta che l’importo è pervenuto sul conto della cassa di compensazione.

Maggiori informazioni: capitolo 12

Interessi di mora e compensativi

I contributi d’acconto devono essere versati trimestralmente alla scadenza del periodo di pagamento, mentre i conteggi delle differenze entro 30 giorni dalla fatturazione. Indipendentemente da colpa o sollecito, gli interessi di mora sono riscossi a partire dal 1° giorno dopo la fine del trimestre in caso di contributi d’acconto e dal 1° giorno dopo la fatturazione in caso di conteggi delle differenze fino alla ricezione del pagamento. Se i contributi d’acconto versati non raggiungono almeno il 75 % dei contributi definitivamente dovuti o se devono essere riscossi contributi per gli anni precedenti, si applicano interessi di mora supplementari. Per i contributi versati che non erano dovuti (ad es. se i contributi d’acconto sono superiori ai contributi definitivi), la cassa di compensazione paga gli interessi.

Maggiori informazioni: capitoli 13-16

FAQ: Qui trovate le risposte alle domande più frequenti.

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Tutte le aziende e il loro personale (S.A., S.r.l., ditte individuali) e i lavoratori autonomi affiliati a una delle 32 associazioni affiliate.

Per le aziende delle 32 associazioni professionali e di categoria dell'artigianato svizzero affiliate alla cassa di compensazione associativa AK 105, il passaggio alla AK 105 è ovviamente opportuno, per i seguenti motivi: beneficiano di numerosi vantaggi in termini di comodità e sgravi «sotto lo stesso tetto», nonché della possibilità di gestire anche il 2° pilastro (LPP/cassa pensioni) presso lo stesso assicuratore.

Ulteriori informazioni

Il cambio di cassa di compensazione avviene in seguito al cambio di datore di lavoro (da parte del datore di lavoro) oppure quando il datore di lavoro stesso cambia cassa di compensazione. In entrambi i casi, il cambio di cassa di compensazione per gli assicurati avviene automaticamente da parte del datore di lavoro.

Eccezione o caso speciale: a differenza dei lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi possono scegliere indirettamente la propria cassa di compensazione se aderiscono a un'associazione di categoria o professionale con una propria cassa di compensazione.

La motivazione al cambiamento è solitamente l'adesione a un'associazione professionale o di categoria e i vantaggi che ne derivano. Quando si cambia la cassa di compensazione (1° pilastro), i datori di lavoro devono rispettare diverse disposizioni di legge: occorre informare la precedente cassa AVS/AI/IPG e trasmettere alla nuova cassa di compensazione (associativa), ad esempio la CC 105, i dati previdenziali dei collaboratori, compresi i certificati AVS.

In caso di cambio di cassa pensioni, devono essere rispettati i diritti di partecipazione del personale, motivo per cui si raccomanda vivamente di coinvolgerlo tempestivamente e di fornirgli informazioni chiare.