Vi forniamo una consulenza attiva e completa sul pensionamento
Il pensionamento è una fase decisiva della vita, poiché occorre adeguarsi a una nuova routine. Al contempo, dal momento in cui si inizia a riscuotere la rendita come anche negli anni precedenti, solleva molte domande cruciali. Di seguito riportiamo le più importanti in breve. In qualità di cassa di compensazione orientata all’assistenza, in caso di domande siamo naturalmente a vostra disposizione via e-mail o per telefono.
Calcolo anticipato della rendita
Con il tool online gratuito ESCAL potete ottenere una prima stima rapida della vostra rendita AVS prevista. Un calcolo più preciso e non vincolante da parte della cassa di compensazione, sulla base del diritto vigente, è utile soprattutto nelle seguenti situazioni:
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la vostra età è superiore ai 60 anni;
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pensate di anticipare o rinviare la riscossione della rendita;
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avete perso il posto di lavoro;
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lo stato civile cambia (ad es. matrimonio, divorzio o vedovanza).
Inizio e fine del diritto alla rendita AVS
Il diritto alla rendita di vecchiaia AVS nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata raggiunta l’età di riferimento e si estingue alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso. L’età di riferimento per gli uomini è 65 anni, mentre per le donne è in corso un aumento progressivo per portarla a 65 anni. La riscossione può essere anticipata (rendita ridotta) o rinviata (rendita maggiorata).
Richiesta di riscossione: Indispensabile
Per avviare il pagamento, abbiamo bisogno della richiesta formale, in modo da calcolare individualmente la rendita. Occorre tener conto degli anni di contribuzione, degli accrediti, eventualmente della riscossione anticipata (al più presto dai 63 anni, in parte dai 62 anni per le donne) o del rinvio (possibile fino ai 70 anni) ecc. Senza richiesta non viene versato nulla.
Richiesta: 3-4 mesi prima dell’inizio della rendita
Affinché il primo pagamento possa essere versato puntualmente sul vostro conto bancario o postale personale, indipendentemente dal fatto che si tratti di una riscossione anticipata, regolare, parziale o rinviata, abbiamo bisogno di tempo sufficiente per l’elaborazione: per effettuare tutti gli accertamenti, raccogliere i documenti e calcolare con precisione l’importo.
Presso quale cassa di compensazione occorre presentare la richiesta?
Di norma presso la cassa di compensazione alla quale sono stati versati gli ultimi contributi. Se voi o la vostra o il vostro coniuge percepite già una rendita AVS o AI, rivolgetevi alla cassa di compensazione che sta erogando tale rendita.
Calcolo della rendita di vecchiaia AVS
L’ammontare della rendita di vecchiaia si basa sugli anni di contribuzione computabili (durata contributiva), sul reddito medio annuo determinante (sono presi in considerazione anche i redditi percepiti durante la riscossione anticipata della rendita), su eventuali accrediti per compiti educativi di figli di età inferiore ai 16 anni nonché sugli accrediti per compiti assistenziali per la cura di familiari bisognosi di aiuto.
Riscossione flessibile della rendita
La rendita di vecchiaia AVS può essere riscossa anticipatamente a partire dal 63° anno di età per gli uomini e, talvolta, dal 62° anno di età per le donne (rendita ridotta) oppure può essere rinviata fino al 70° anno di età (rendita maggiorata). In alternativa, è possibile percepire una rendita parziale compresa tra il 20 e l’80% del diritto alla rendita totale calcolato – i contributi AVS versati durante la riscossione anticipata vengono presi in considerazione nel calcolo della rendita finale; questo consente di ridurre le lacune contributive o di migliorare il reddito medio. La quota della rendita parziale può essere adeguata una tantum fino alla riscossione completa (v. anche «Ricalcolo»).
Ricalcolo una tantum della rendita di vecchiaia
Chi continua a svolgere un’attività lucrativa anche dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e versa i contributi AVS può richiedere una tantum un ricalcolo della rendita di vecchiaia. Vantaggio: i redditi e i periodi di contribuzione aggiuntivi possono portare a una rendita più alta, tuttavia non superiore all’importo massimo della rispettiva scala di rendita.
Obbligo di notifica in caso di mutamento delle circostanze
In qualità di beneficiari di una rendita AVS, siete tenuti a comunicare immediatamente alla vostra cassa di compensazione qualsiasi mutamento della vostra situazione personale che possa influire sull’ammontare o sul mantenimento della rendita. Sono compresi anche i cambiamenti d’indirizzo. In particolare, ciò è necessario in caso di:
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un soggiorno all’estero di oltre tre mesi;
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trasferimento del domicilio all’estero;
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decessi e modifiche dello stato civile;
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interruzione o conclusione della formazione di figli per i quali vengono ancora corrisposte prestazioni, dopo il 18° anno di età e
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una nuova convivenza di coniugi legalmente separati o di partner uniti tramite unione civile registrata le cui rendite non sono più inferiori al limite massimo.
Rendite per i figli
In quanto persona avente diritto alla rendita, avete diritto a una rendita per i figli fino al compimento del 18° anno di età o fino al completamento della formazione, ma al massimo fino al compimento del 25° anno di età del figlio. Durante la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia e durante il rinvio della rendita non sussiste alcun diritto a rendite per i figli.
FAQ: Qui trovate le risposte alle domande più frequenti.
Le rendite di vecchiaia sono calcolate sulla base di due elementi:
- gli anni di contribuzione computabili e
- il reddito annuo medio determinante.
Ha diritto a una rendita completa (scala delle rendite 44) chi ha versato i contributi AVS senza interruzioni a partire dal 21° anno d’età fino alla fine dell’anno civile precedente il raggiungimento dell’età di riferimento.
Se l’avente diritto presenta lacune contributive, la durata di contribuzione è incompleta e viene quindi concessa soltanto una rendita parziale. Di regola, una lacuna contributiva di un anno comporta una riduzione della rendita di almeno il 2,3 per cento.
L’ammontare della rendita dipende anche dal reddito annuo medio, che è composto:
- dalla media dei redditi assicurati rivalutati,
- dalla media degli eventuali accrediti per compiti educativi e
- dalla media degli eventuali accrediti per compiti assistenziali.
Il numero AVS viene attribuito automaticamente dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC) entro qualche giorno dalla nascita sul territorio svizzero. Non si deve fare nulla per ottenerlo. Per conoscere il numero AVS del proprio figlio, ci si può rivolgere alla cassa malati. Questa è legittimata a ricevere il numero AVS dall’UCC, per farlo figurare sulla tessera d’assicurazione malattie. Se il bambino non è affiliato all’assicurazione malattie in Svizzera, ci si può rivolgere alla propria cassa di compensazione.
Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono tenute a pagare contributi dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni, fino a quando non smettono di lavorare. Alle persone che hanno raggiunto l’età di riferimento si applica una franchigia di 16 800 franchi per anno civile, sulla quale non vanno versati contributi. A determinate condizioni è possibile rinunciare alla franchigia e versare i contributi sull’intero reddito.
Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e termina al raggiungimento dell’età di riferimento.
I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono determinati in percentuale del reddito proveniente dall’attività dipendente e indipendente. I contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita.
Sono soggetti all’obbligo contributivo anche i coniugi o i partner registrati senza redditi dell’attività lucrativa. Nel loro caso, tuttavia, i contributi sono considerati pagati, se sui propri redditi (insieme con i contributi del datore di lavoro) il coniuge o il partner registrato esercitante un’attività lucrativa versa all’AVS, all’AI e alle IPG almeno il doppio del contributo minimo de 530 franchi. Lo stesso vale per gli assicurati che collaborano nell’azienda nel coniuge o del partner registrato, senza percepire un salario in contanti.