La varietà del 1° pilastro
Come cassa di compensazione siamo il riferimento dei nostri membri per tutte le questioni relative all’intera gamma di prestazioni riunite sotto la sigla generale «AVS/AI/IPG». Generale, perché oggi si tratta di un sistema molto articolato di prestazioni sociali. Di seguito trovate i dettagli degli aspetti principali per datori di lavoro, lavoratori dipendenti e indipendenti, persone senza attività lucrativa e pensionati.
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS
L’AVS è la nostra assicurazione sociale statale più importante nonché il primo dei tre pilastri della previdenza per la vecchiaia (fino all’entrata in vigore nel 1948, la garanzia della sussistenza in età avanzata o per i superstiti era affidata alla famiglia). Si basa sul sistema di ripartizione: lavoratori e datori di lavoro versano congiuntamente i contributi, che vengono poi erogati ai beneficiari di rendite sotto forma di prestazioni mensili. L’AVS è obbligatoria per tutte le persone che risiedono o lavorano in Svizzera. L’importo della rendita dipende dagli anni di contribuzione e dal reddito, mentre quello dell’assegno per grandi invalidi dipende dal grado di limitazione in sei attività fondamentali della vita quotidiana. Per migliorare la qualità della vita e l’autonomia delle persone con limitazioni dovute allo stato di salute è possibile erogare mezzi ausiliari supplementari.
Assicurazione per l’invalidità AI
L’AI, anch’essa parte obbligatoria del 1° pilastro, ha seguito l’AVS nel 1960 ed è finanziata come l’AVS. Garantisce ilsostentamento in caso di invalidità per malattia, infortunio o infermità congenita e viene sostituita dall’AVS al raggiungimento dell’età di pensionamento. L’AI promuove il reinserimentoprofessionale: le sue prestazioni comprendono misure d’integrazione e corrisponde una rendita in caso di incapacità al guadagno permanente a partire da un grado d’invalidità del 40% (dal 70% una rendita intera). L’importo della rendita dipende dagli anni di contribuzione e dal reddito, mentre quello dell’assegno per grandi invalidi dipende dal grado di limitazione in sei attività fondamentali della vita quotidiana. Per migliorare la qualità della vita e l’autonomia delle persone con limitazioni dovute allo stato di salute è possibile erogare mezzi ausiliari supplementari.
Indennità per perdita di guadagno IPG
L’IPG è nata nel 1953 dal regolamento per chi prestava servizio militare nella Seconda guerra mondiale e rientra nel 1° pilastro; è obbligatoria per chiunque risieda o lavori in Svizzera. Rimborsa circa l’80% del salario (max CHF 275.–/giorno, agg. 2026) in caso di servizio militare, servizio o protezione civile, congedo di maternità (14 sett., dal 2005), congedo di paternità (2 sett., dal 2021), congedo di adozione e di assistenza per figli gravemente malati. Gestione da parte delle casse di compensazione, finanziamento nel sistema di ripartizione; i versamenti avvengono su base paritetica da datori di lavoro/dipendenti, lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa.
Indennità in caso di maternità IMat
L’IMat rientra nell’indennità per perdita di guadagno obbligatoria ed è destinata, per la tutela della maternità, alle madri con un rapporto di lavoro, che prima del parto sono state assicurate obbligatoriamente ai sensi della Legge sull’AVS in Svizzera per almeno 9 mesi e che in tale periodo hanno svolto un’attività lucrativa per almeno 5 mesi (indipendentemente dal grado di occupazione). Vale per 14 settimane (98 giorni) dal parto. L’IMat è quindi una mera prestazione per genitori (v. anche indennità per l’altro genitore) e, con oltre il 50%, costituisce la parte più consistente della prestazione IPG. Gestione e finanziamento: v. Indennità di perdita di guadagno IPG.
Indennità per l’altro genitore IAG
Fino al 2024 indennità di paternità IP, è una prestazione dell’indennità per perdita di guadagno IPG. Serve alla tutela della maternità, alla ripresa della madre dopo il parto. Lo fa compensando la perdita di guadagno dell’altro genitore (generalmente il padre, ma anche la moglie o la partner della madre) dopo la nascita di un figlio. Per 14 giorni lavorativi corrisponde l’80% del salario soggetto all’AVS prima del parto (max CHF 220.– al giorno; aggiornamento al 2026). Se ne deve usufruire entro i primi 6 mesi dopo il parto: in modo flessibile, in un’unica soluzione, per settimane o per giorni.
Cassa di compensazione militare MEK dell’ASIPG
Dal 1973 la MEK è un’assicurazione complementare facoltativa e specifica per il settore per i membri dell’Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG. La MEK integra l’indennità per perdita di guadagno IPG in caso di servizio militare, civile, di protezione civile o simili e corrisponde la differenza della prestazione IPG rispetto al salario pieno in conformità al Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura. In questo modo la cassa di compensazione militare adempie all’obbligo di continuazione del pagamento del salario. Importante: la MEK è finanziata esclusivamente dal datore di lavoro in quanto cassa, senza le relative deduzioni a carico dei lavoratori. Gestione da parte di AK 105.
MEK dell’Associazione Spazzacamino Svizzero
Dal 1981 questa cassa di compensazione militare è un istituto supplementare facoltativo per i membri dell’ex associazione denominata Associazione Spazzacamino Svizzero (SKMV). La MEK integra l’indennità per perdita di guadagno IPG in caso di servizio militare, civile, di protezione civile o simili e corrisponde la differenza della prestazione IPG al salario pieno come da contratto collettivo di lavoro (CCL) per la categoria spazzacamini. In questo modo la cassa di compensazione militare adempie all’obbligo di continuazione del pagamento del salario. Importante: la MEK è finanziata esclusivamente dal datore di lavoro, senza le rispettive deduzioni a carico dei lavoratori. Gestione da parte di AK 105.
Assegni familiari AF
L’AF obbligatorio è una prestazione del 1° pilastro finanziata con i contributi del datore di lavoro,disciplinata uniformemente a livello federale dal 2009 dalla Legge federale sugli assegni familiari separata. Sgrava le famiglie compensando in parte i costi di sostentamento dei figli. Gli AF comprendono gli assegni per figli (almeno CHF 215.–per figlio e mese fino ai 16 anni), gli assegni di formazione (almeno CHF 268.– al mese; dall’inizio di una formazione postobbligatoria; non prima dei 15 anni fino a max 25anni) e, in alcuni cantoni, gli assegni di nascita/adozione. Gestione da parte della cassa di compensazione.
Indennità di assistenza IA
L’IA è una prestazione nel 1° pilastro nell’ambito dell’IPG e viene anche finanziata da quest’ultima. Compensa la perdita di guadagno dei genitori per un massimo di 14 settimane (98 indennità giornaliere) che devono interrompere o ridurre la loro attività lucrativa per prendersi cura di un figlio minorenne con gravi problemi di salute per via di una malattia o di un infortunio. Consente di dedicare tempo a un’assistenza intensiva senza perdita totale di reddito. Per IPG/IMat/IAG non sono previsti contributi separati: il finanziamento avviene attraverso l’aliquota contributiva IPG dello 0,5% (all’interno del 10,6% dei contributi salariali AVS/AI/IPG).
FAQ: Qui trovate le risposte alle domande più frequenti.
Le rendite di vecchiaia sono calcolate sulla base di due elementi:
- gli anni di contribuzione computabili e
- il reddito annuo medio determinante.
Ha diritto a una rendita completa (scala delle rendite 44) chi ha versato i contributi AVS senza interruzioni a partire dal 21° anno d’età fino alla fine dell’anno civile precedente il raggiungimento dell’età di riferimento.
Se l’avente diritto presenta lacune contributive, la durata di contribuzione è incompleta e viene quindi concessa soltanto una rendita parziale. Di regola, una lacuna contributiva di un anno comporta una riduzione della rendita di almeno il 2,3 per cento.
L’ammontare della rendita dipende anche dal reddito annuo medio, che è composto:
- dalla media dei redditi assicurati rivalutati,
- dalla media degli eventuali accrediti per compiti educativi e
- dalla media degli eventuali accrediti per compiti assistenziali.
Il numero AVS viene attribuito automaticamente dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC) entro qualche giorno dalla nascita sul territorio svizzero. Non si deve fare nulla per ottenerlo. Per conoscere il numero AVS del proprio figlio, ci si può rivolgere alla cassa malati. Questa è legittimata a ricevere il numero AVS dall’UCC, per farlo figurare sulla tessera d’assicurazione malattie. Se il bambino non è affiliato all’assicurazione malattie in Svizzera, ci si può rivolgere alla propria cassa di compensazione.
Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono tenute a pagare contributi dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni, fino a quando non smettono di lavorare. Alle persone che hanno raggiunto l’età di riferimento si applica una franchigia di 16 800 franchi per anno civile, sulla quale non vanno versati contributi. A determinate condizioni è possibile rinunciare alla franchigia e versare i contributi sull’intero reddito.
Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e termina al raggiungimento dell’età di riferimento.
I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono determinati in percentuale del reddito proveniente dall’attività dipendente e indipendente. I contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita.
Sono soggetti all’obbligo contributivo anche i coniugi o i partner registrati senza redditi dell’attività lucrativa. Nel loro caso, tuttavia, i contributi sono considerati pagati, se sui propri redditi (insieme con i contributi del datore di lavoro) il coniuge o il partner registrato esercitante un’attività lucrativa versa all’AVS, all’AI e alle IPG almeno il doppio del contributo minimo de 530 franchi. Lo stesso vale per gli assicurati che collaborano nell’azienda nel coniuge o del partner registrato, senza percepire un salario in contanti.