FAQ. Qui trovate le risposte alle domande più frequenti
In questa sezione trovate le risposte alle domande più frequenti sui servizi e sulle offerte della nostra cassa di compensazione. Le informazioni sono ordinate per argomento e vi aiutano a trovare rapidamente le risposte che cercate.
Tutte le aziende e il loro personale (S.A., S.r.l., ditte individuali) e i lavoratori autonomi affiliati a una delle 32 associazioni affiliate.
Per le aziende delle 32 associazioni professionali e di categoria dell'artigianato svizzero affiliate alla cassa di compensazione associativa AK 105, il passaggio alla AK 105 è ovviamente opportuno, per i seguenti motivi: beneficiano di numerosi vantaggi in termini di comodità e sgravi «sotto lo stesso tetto», nonché della possibilità di gestire anche il 2° pilastro (LPP/cassa pensioni) presso lo stesso assicuratore.
Il cambio di cassa di compensazione avviene in seguito al cambio di datore di lavoro (da parte del datore di lavoro) oppure quando il datore di lavoro stesso cambia cassa di compensazione. In entrambi i casi, il cambio di cassa di compensazione per gli assicurati avviene automaticamente da parte del datore di lavoro.
Eccezione o caso speciale: a differenza dei lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi possono scegliere indirettamente la propria cassa di compensazione se aderiscono a un'associazione di categoria o professionale con una propria cassa di compensazione.
La motivazione al cambiamento è solitamente l'adesione a un'associazione professionale o di categoria e i vantaggi che ne derivano. Quando si cambia la cassa di compensazione (1° pilastro), i datori di lavoro devono rispettare diverse disposizioni di legge: occorre informare la precedente cassa AVS/AI/IPG e trasmettere alla nuova cassa di compensazione (associativa), ad esempio la CC 105, i dati previdenziali dei collaboratori, compresi i certificati AVS.
In caso di cambio di cassa pensioni, devono essere rispettati i diritti di partecipazione del personale, motivo per cui si raccomanda vivamente di coinvolgerlo tempestivamente e di fornirgli informazioni chiare.
Le rendite di vecchiaia sono calcolate sulla base di due elementi:
- gli anni di contribuzione computabili e
- il reddito annuo medio determinante.
Ha diritto a una rendita completa (scala delle rendite 44) chi ha versato i contributi AVS senza interruzioni a partire dal 21° anno d’età fino alla fine dell’anno civile precedente il raggiungimento dell’età di riferimento.
Se l’avente diritto presenta lacune contributive, la durata di contribuzione è incompleta e viene quindi concessa soltanto una rendita parziale. Di regola, una lacuna contributiva di un anno comporta una riduzione della rendita di almeno il 2,3 per cento.
L’ammontare della rendita dipende anche dal reddito annuo medio, che è composto:
- dalla media dei redditi assicurati rivalutati,
- dalla media degli eventuali accrediti per compiti educativi e
- dalla media degli eventuali accrediti per compiti assistenziali.
Il numero AVS viene attribuito automaticamente dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC) entro qualche giorno dalla nascita sul territorio svizzero. Non si deve fare nulla per ottenerlo. Per conoscere il numero AVS del proprio figlio, ci si può rivolgere alla cassa malati. Questa è legittimata a ricevere il numero AVS dall’UCC, per farlo figurare sulla tessera d’assicurazione malattie. Se il bambino non è affiliato all’assicurazione malattie in Svizzera, ci si può rivolgere alla propria cassa di compensazione.
Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono tenute a pagare contributi dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni, fino a quando non smettono di lavorare. Alle persone che hanno raggiunto l’età di riferimento si applica una franchigia di 16 800 franchi per anno civile, sulla quale non vanno versati contributi. A determinate condizioni è possibile rinunciare alla franchigia e versare i contributi sull’intero reddito.
Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e termina al raggiungimento dell’età di riferimento.
I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono determinati in percentuale del reddito proveniente dall’attività dipendente e indipendente. I contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita.
Sono soggetti all’obbligo contributivo anche i coniugi o i partner registrati senza redditi dell’attività lucrativa. Nel loro caso, tuttavia, i contributi sono considerati pagati, se sui propri redditi (insieme con i contributi del datore di lavoro) il coniuge o il partner registrato esercitante un’attività lucrativa versa all’AVS, all’AI e alle IPG almeno il doppio del contributo minimo de 530 franchi. Lo stesso vale per gli assicurati che collaborano nell’azienda nel coniuge o del partner registrato, senza percepire un salario in contanti.
Se il datore di lavoro non ha adempiuto i suoi obblighi legali e non ha pagato i contributi, non risulta alcun pregiudizio per il salariato, in quanto i redditi dell’attività lucrativa conseguiti da un salariato dai quali il datore di lavoro ha dedotto i contributi legali vengono iscritti nel conto individuale anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione. Questo deve però essere comprovato mediante conteggi salariali dai quali risultino le deduzioni effettuate. Se non può essere comprovato che il datore di lavoro ha effettivamente dedotto i contributi dal salario dei suoi dipendenti, la cassa di compensazione non può iscrivere i redditi in questione.
Per principio il numero AVS viene attribuito automaticamente dopo il rilascio di un permesso di soggiorno. Non si deve fare nulla per ottenerlo. il numero AVS figura anche sulla tessera d’assicurazione malattie. Le persone che non sono affiliate all’assicurazione malattie in Svizzera possono rivolgersi:
- al loro datore di lavoro, se esercitano un’attività lucrativa in Svizzera;
- alla cassa di compensazione cantonale del loro luogo di domicilio, se non esercitano alcuna attività lucrativa;
- al loro Comune, se lavorano all’estero;
- al loro istituto di formazione, se svolgono studi in Svizzera.
I cittadini svizzeri, come pure quelli di uno Stato dell’UE o dell’AELS, possono aderire all’assicurazione facoltativa, se lasciano la Svizzera e trasferiscono il domicilio in uno Stato al di fuori dell’UE/AELS. Possono aderire all’assicurazione facoltativa solo se immediatamente prima della partenza sono stati assicurati nell’AVS per almeno cinque anni consecutivi. Non è invece necessario che siano stati soggetti all’obbligo contributivo in questo periodo (i minorenni e le persone senza attività lucrativa il cui coniuge o partner registrato esercitante un’attività lucrativa ha versato il doppio dell’importo minimo sono esonerati dall’obbligo contributivo). La dichiarazione di adesione va presentata alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra o alla rappresentanza svizzera all’estero (ambasciata o consolato) entro un anno dal momento dell’uscita dall’assicurazione obbligatoria. Scaduto questo termine non è più possibile aderire all’assicurazione facoltativa.
Nota bene: ognuno deve richiedere per sé l’adesione all’assicurazione facoltativa. I coniugi o partner registrati e i figli non sono assicurati automaticamente nell’AVS.
Le persone che sono domiciliate o esercitano un’attività lucrativa in Svizzera possono richiedere un certificato di assicurazione presso la propria cassa di compensazione AVS. La richiesta va inoltrata:
- nel caso dei salariati, al datore di lavoro;
- nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi alle assicurazioni sociali;
- nel caso degli studenti, alla cassa di compensazione cantonale del luogo in cui ha sede l’istituto universitario;
- in tutti gli altri casi, alla cassa di compensazione cantonale del luogo di domicilio.
Va tenuto presente che non è necessario possedere un certificato di assicurazione: il numero AVS figura anche sulla tessera d’assicurazione malattie.
Le persone che sono residenti all’estero e non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera possono richiedere un certificato di assicurazione presso la Cassa svizzera di compensazione (CSC), se sono assicurate all’AVS.
Chi percepisce una rendita dell’AI resta soggetto all’obbligo contributivo anche se non esercita più alcuna attività lucrativa. I beneficiari di una rendita dell’AI che non esercitano più alcuna attività lucrativa sono tenuti a pagare contributi in qualità di persone senza attività lucrativa e devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale del loro luogo di domicilio.
Dalle indennità giornaliere dell’AI le casse di compensazione prelevano la metà dei contributi all’AVS, all’AI, alle IPG ed eventualmente all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e trasferiscono questo importo all’AVS, insieme con l’altra metà dei contributi assunta dall’AI. L’aliquota di contribuzione è uguale a quella applicata a un rapporto di lavoro dipendente. Grazie a questa regolamentazione, le persone che percepiscono indennità giornaliere dell’AI non devono temere l’insorgere di lacune contributive durante il periodo di riscossione.
Nel momento in cui non hanno più diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, queste persone devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale del loro luogo di domicilio per farsi registrare in qualità di persone senza attività lucrativa.
Nella previdenza professionale obbligatoria (LPP), in linea di principio tutti i lavoratori sono assicurati con un determinato salario annuo minimo e massimo soggetto all’AVS e quindi anche soggetti all’obbligo di contribuzione.
Spesso si creano lacune previdenziali spiacevoli e critiche in caso di prelievo anticipato del capitale di vecchiaia risparmiato per la proprietà d’abitazioni SE non si opta tempestivamente per una soluzione di previdenza privata alternativa, ad es. nel 3° pilastro. Motivo: il 1° pilastro da solo non è in grado di coprire i costi della vita.
L’avere di vecchiaia LPP accumulato viene generalmente corrisposto al raggiungimento dell’età di riferimento di 65 anni sotto forma di prelievo parziale o totale di capitale o di una rendita mensile versata per tutta la vita. È possibile prelevare anticipatamente il capitale risparmiato in caso di trasferimento definitivo all’estero, di avvio di un’attività indipendente o per l’acquisto di una proprietà d’abitazioni, nel rispetto delle normative di legge.
Non è previsto alcun ammontare massimo per le rendite della cassa pensioni (o il capitale di vecchiaia LPP). L’ammontare dei versamenti si basa sull’avere o sul capitale di vecchiaia disponibile nonché sull’aliquota di conversione vigente. L’attuale aliquota di conversione (2026) per la parte obbligatoria ammonta al 6,8%, mentre per la parte sovraobbligatoria è leggermente inferiore (a seconda dell’istituto di previdenza).
L’organizzazione e il conteggio della previdenza professionale competono ai datori di lavoro. Essi scelgono una cassa pensioni o un istituto di previdenza e partecipano ai contributi LPP dei propri lavoratori (di norma al 50%).
A differenza delle rendite AVS/AI (sistema di ripartizione), il finanziamento del 2° pilastro è basato sul capitale. Per ogni persona, il capitale viene accumulato all’interno di un quadro definito dalla legge. Per garantire la sicurezza a lungo termine delle rendite LPP, il denaro versato viene investito puntando al rendimento: sui mercati dei capitali e in immobili.
La soglia d’entrata (guadagno minimo) è di CHF 22’680.– all’anno, il salario annuo massimo assicurabile è di CHF 90’720.–. Il cosiddetto salario coordinato (v. domanda più avanti) oscilla quindi tra un minimo di CHF 3’780.– e un massimo di CHF 64’260.–. Indicatori nella parte obbligatoria (aggiornati al 2025/2026):
- Salario annuo minimo: CHF 22’680.–.
- Salario annuo massimo computabile: CHF 90’720.–.
- Deduzione di coordinamento: CHF 26’460.–.
- Salario coordinato, massimo assicurato: CHF 64’260.–
- Salario assicurato minimo coordinato: CHF 3’780.–
Questo salario (denominato anche salario LPP, salario assicurato o salario LPP coordinato), nella previdenza professionale obbligatoria, è la parte di salario su cui vengono calcolati i contributi obbligatori alla cassa pensioni e che costituisce la base per le prestazioni future: la rendita. Assicura che il 1° e il 2° pilastro siano coordinati in modo ragionevole, ossia non vengano assicurati due volte.