Quando nasce un bambino/a, il padre o la moglie della madre possono avere diritto a due settimane di congedo a determinate condizioni. Finora l'indennità percepita per questo motivo era nota come indennità di paternità. Dal 1° gennaio 2024 si chiama "congedo dell'altro genitore".

Il padre o la moglie della madre che esercita un’attività lucrativa ha diritto a due settimane di congedo di paternità (al massimo 14 indennità giornaliere) nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Come l’indennità di maternità, anche l’in-dennità di paternità ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito dal padre prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di 220 franchi al giorno.

Il diritto all’indennità di paternità inizia il giorno della nascita del figlio. Il congedo può essere preso sotto forma di settimane (fine settimana inclusi) o di giornate singole.

Per la determinazione e il versamento dell’indennità di paternità è competente per principio la cassa di compensazione del datore di lavoro presso il quale il padre o la moglie della madre ha fruito dell’ultimo giorno di congedo di paternità.
Se il padre o la moglie della madre esercita contemporaneamente un’attività salariata e una indipendente, è competente la cassa di compensazione a cui versa i contributi per l’attività lucrativa indipendente; questo vale anche nel caso in cui il padre o la moglie della madre eserciti un’attività indipendente quale lavoro a titolo accessorio e un’attività salariata a titolo principale.

Il diritto all’indennità di paternità può essere fatto valere solo dal momento in cui il padre o la moglie della madre ha preso l’ultimo giorno di congedo.

Il diritto all’indennità di paternità si estingue dopo la riscossione di 14

indennità giornaliere, ma al più tardi alla scadenza del termine quadro di sei mesi. Può essere esercitato entro cinque anni dalla scadenza del termine quadro di sei mesi, dopodiché decade definitivamente.

Come si può far valere il diritto all’indennità di paternità

Compilare il modulo in modo completo e preciso. Presentare la domanda insieme con tutti i documenti al Suo datore di lavoro.
Per fare richiesta di un'indennità in caso di paternità il salariati sono tenute a presentare l'elenco di tutti i loro datori di lavoro. Per ogni ulteriore datore di lavoro va compilato un foglio complementare.
 

È un/a lavoratore/trice indipendente?

Invii la Sua richiesta con tutti i documenti direttamente online alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei Suoi contributi per le assicurazioni sociali.

 

È disoccupato/a?

Invii la Sua richiesta con tutti i documenti direttamente online all’ultima cassa di compensazione competente per la riscossione dei Suoi contributi per le assicurazioni sociali. Chieda al Suo ultimo datore di lavoro.

Per la moglie della madre, che è considerata l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice civile, si applicano per analogia le disposizioni sull’indennità di paternità.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo 6.04 dell'ufficio informazioni AVS.

Ulteriori Informazioni