Per il 2025, il Consiglio federale ha lasciato il tasso d’interesse minimo al 1,25% per la parte obbligatoria LPP.
Ai sensi della legge, per la fissazione del tasso d’interesse minimo della previdenza professionale obbligatoria sono determinanti il rendimento delle obbligazioni della Confederazione e l’andamento di azioni, obbligazioni e immobili. Si registrano rendimenti delle obbligazioni della Confederazione come anche tassi d’interesse bassi, tra l’altro nell’andamento dei mercati azionari sono state registrate fluttuazioni insufficienti.
In occasione della sua seduta del 28 agosto 2024, il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire dal 1° gennaio 2025 le rendite AVS/AI all’evoluzione dei prezzi e dei salari secondo l’indice misto previsto dalla legge, aumentandole del 2,9 per cento. La rendita minima AVS/AI passerà quindi da 1225 a 1260 franchi al mese. Allo stesso tempo sono previsti adeguamenti nell’ambito dei contributi, delle prestazioni complementari, delle prestazioni transitorie e della previdenza professionale obbligatoria.
La rendita minima AVS/AI passerà da 1225 a 1260 franchi al mese, quella massima da 2450 a 2520 franchi (importi versati se la durata di contribuzione è completa). Il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa passerà da 514 a 530 franchi l’anno, il contributo minimo per l’AVS/AI facoltativa da 980 a 1010 franchi.
Indennità per l'altro genitore
Quando nasce un bambino/a, il padre o la moglie della madre possono avere diritto a due settimane di congedo a determinate condizioni. Finora l'indennità percepita per questo motivo era nota come indennità di paternità. Dal 1° gennaio 2024 si chiama "congedo dell'altro genitore".
Estensione dell'indennità in caso di morte di un genitore subito dopo la nascita del figlio/a
Il 22 novembre 2023, il Consiglio federale ha inoltre deciso che il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore un'ulteriore modifica della Legge sulla indennità di perdita di guadagno (IPG). Se uno dei genitori muore subito dopo il parto, in futuro il genitore superstite avrà diritto a un congedo di maternità o paternità più lungo:
Se la madre muore nelle 14 settimane successive alla nascita del figlio, il padre o la moglie della madre riceve, oltre al congedo di paternità di 2 settimane cui ha diritto, anche un congedo remunerato di 14 settimane, da fruire immediatamente e in una sola volta dopo il decesso della madre. Il diritto si estingue prima in caso di ripresa dell’attività lucrativa da parte del padre o della moglie della madre. Analogamente, in caso di decesso del padre o della moglie della madre nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la madre ha diritto a un congedo di due settimane, che può fruire secondo le stesse modalità previste per il congedo di paternità. Se immediatamente dopo la nascita il neonato deve rimanere in ospedale per un periodo di tempo prolungato, in caso di decesso della madre il genitore superstite può esercitare il diritto al prolungamento della durata del versamento dell’indennità.
A partire dal 01.01.2024, il Consiglio federale aumenta il tasso d’interesse minimo per la previdenza professionale obbligatoria all’1,25%.
Il 25 settembre 2022, gli elettori hanno detto sì alla riforma dell’AVS 21 e alla relativa modifica dell’IVA. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024. Fino alla fine del 2023 non cambierà nulla.
Informazioni aggiornate sullo stato di attuazione sono disponibili presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
In seguito troverete un breve riassunto delle modifiche più importanti:
Età di riferimento uniforme di 65 anni per donne e uomini
L’età di riferimento sarà ora di 65 anni sia per le donne che per gli uomini. La nuova età di riferimento per le donne sarà aumentata gradualmente di 3 mesi all’anno rispetto agli attuali 64 anni. Dato che la riforma AVS 21 entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, l'età di riferimento per le donne aumenterà gradualmente dal 1° gennaio 2025.L’età di riferimento seguente si applicherà alle donne nate negli anni successivi:
classe d’età 1961: 64 anni e 3 mesi
classe d’età 1962: 64 anni e 6 mesi
classe d’età 1963: 64 anni e 9 mesi
classe d’età 1964 e più giovane: 65 anni
Per conoscere la sua nuova età di riferimento potete consultare questo link (domande individuali -> nuova età di riferimento)
Misure di compensazione per le donne della generazione di transizione nate tra il 1961 e il 1969
Le donne nate tra il 1961 e il 1969 che non usufruiscono anticipatamente della pensione percepiscono dei supplementi di pensione a vita. L’importo del supplemento di pensione dipende dall’anno di nascita e dal relativo reddito medio annuo.
In caso di ritiro anticipato di una pensione, si applica un tasso di riduzione inferiore se la pensione viene riscossa prima della nuova età di riferimento. L’importo del tasso di riduzione dipende dall’anno di nascita e dal relativo reddito medio annuo.
Per conoscere il supplemento di pensione e il tasso di riduzione più basso è possibile consultare questo link (domande individuali -> supplemento di pensione e tasso di riduzione).
Pensione flessibile dai 63 ai 70 anni
Le donne e gli uomini possono percepire la pensione di vecchiaia a partire da un mese liberamente scelto tra i 63 e i 70 anni. Chi percepisce la pensione prima dell’età di riferimento di 65 anni riceve una pensione ridotta. Coloro che percepiscono la pensione dopo l’età di riferimento di 65 anni riceveranno un supplemento. Inoltre sarà possibile anticipare o posticipare solo una parte della pensione. La percentuale può essere scelta liberamente tra il 20 e l’80%.
Rendita più elevata grazie ai contributi AVS dopo i 65 anni
Le donne e gli uomini che continuano a lavorare dopo l’età di riferimento di 65 anni, possono farsi accreditare i contributi AVS. A determinate condizioni, è possibile colmare le lacune contributive e aumentare così la pensione di vecchiaia (fino alla pensione massima). È possibile rinunciare alla franchigia AVS.
Al momento non siamo in grado di rispondere alle domande sulla vostra pensione a partire dal 2024, poiché mancano ancora molte disposizioni d’esecuzione e i necessari sistemi informatici. Per questo motivo, al momento purtroppo possiamo fornire solo informazioni generalmente applicabili, ma non vincolanti. Per lo stesso motivo, non siamo ancora in grado di calcolare le pensioni. Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
Gli importi per l'indennità di perdita di guadagno (IPG) saranno adattati a partire dal 1° gennaio 2023. Nell’ IPG, l'importo minimo di compensazione sarà aumentato dagli attuali 62 franchi a 69 franchi e l'importo massimo di compensazione sarà aumentato dagli attuali 196 franchi a 220 franchi.
In assenza di una disposizione transitoria, i nuovi tassi di compensazione si applicano ai giorni di indennizzo per i quali il diritto sorge dopo il 31 dicembre 2022. Se la stessa domanda fa valere sia i giorni aventi diritto all'indennizzo prima del 1° gennaio 2023 sia quelli a partire da tale data, i giorni aventi diritto all'indennizzo fino al 31 dicembre 2022 incluso saranno indennizzati ai tassi precedentemente applicabili e quelli a partire dal 1° gennaio 2023 ai nuovi importi. I giorni di diritto all'indennizzo per i quali il diritto è sorto prima del 1° gennaio 2023 non possono quindi essere indennizzati con i nuovi importi.
Esempio di compensazione dell’IPG per i membri del servizio:
Servizio dal 28.11.2022 all'08.01.2022 continuamente certificato.
Importo giornaliero minimo fino al 31.12.2022 | Fr. 62 | |
Importo giornaliero minimo a partire dal 01.01.2023 | Fr. 69 | |
Esempio di indennità di maternità e paternità:
Nascita di un bambino 24 dicembre 2022
Reddito medio giornaliero di 300 franchi
Importo giornaliero massimo fino al 31.12.2022 | Fr. 196 | |
Importo giornaliero massimo a partire dal 01.01.2023 | Fr. 220 | |
Le persone esercitanti un’attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell’adozione potranno beneficiare di un congedo di adozione di due settimane, finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno. In occasione della sua seduta del 24 agosto 2022, il Consiglio federale ha approvato le disposizioni d’esecuzione concernenti il congedo di adozione e ne ha fissato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2023.
Solo la Cassa federale di compensazione CFC è competente per assegnare e versare la nuova indennità per tutta la Svizzera. Nuova indennità di adozione dal 1° gennaio 2023 (admin.ch)
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