L’indennità per perdita di guadagno (IPG) propone un’adeguata compensazione alla perdita di guadagno dovuta all’obbligo di servizio e alla maternità. I contributi a questa assicurazione obbligatoria vengono addebitati insieme a quelli dell’AVS/AI.

Le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero, nel servizio di protezione civile, nel servizio civile, nel servizio della Croce Rossa o che prendono parte ai corsi federali o cantonali per quadri di Gioventù+Sport oppure ai corsi per monitori di giovani tiratori hanno diritto a un’indennità di perdita di guadagno (IPG).
 

Chi presta servizio riceve un modulo (modulo IPG). I salariati trasmettono tale modulo al datore di lavoro, mentre gli indipendenti e coloro che non esercitano un’attività lucrativa lo inoltrano alla cassa di compensazione competente. In mancanza del modulo IPG non viene versata alcuna indennità.
 

Alle persone che non ricevono un salario durante il servizio, l’indennità è versata direttamente. Se invece il datore di lavoro versa il salario anche durante il servizio, l’indennità va a quest’ultimo.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo 6.01 dell'ufficio informazioni AVS.

Vedere anche:
·      EO für Rekrutinnen und Rekruten (admin.ch)