Come l’AVS e l’assicurazione malattie, l’assicurazione d’invalidità svizzera (AI) è un’assicurazione obbligatoria in tutta la Svizzera. Il loro scopo è quello di garantire all’assicurato un sostentamento di base sicuro attraverso dei provvedimenti d’integrazione o prestazioni in denaro in caso d’invalidità.
Come per l’AVS e le prestazioni complementari, anche per l’AI esiste un diritto legale alle prestazioni, se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
Le prestazioni individuali consistono in:
Provvedimenti d’integrazione
provvedimenti sanitari
trattamento di malattie congenite (infermità congenita)
provvedimenti professionali come l’orientamento professionale, la formazione, la riformazione professionale, i lavori a titolo di prova e il collocamento
consegna di mezzi ausiliari
Prestazioni in denaro
rendite d’invalidità
assegno per grandi invalidi
indennità giornaliera d’invalidità
Domanda
La domanda avviene con i moduli ufficiali presso l’ufficio AI del cantone di residenza.