Come l’AVS e l’assicurazione malattie, l’assicurazione d’invalidità svizzera (AI) è un’assicurazione obbligatoria in tutta la Svizzera. Il loro scopo è quello di garantire all’assicurato un sostentamento di base sicuro attraverso dei provvedimenti d’integrazione o prestazioni in denaro in caso d’invalidità.

Come per l’AVS e le prestazioni complementari, anche per l’AI esiste un diritto legale alle prestazioni, se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.

Le prestazioni individuali consistono in:

Provvedimenti d’integrazione

  • provvedimenti sanitari

  • trattamento di malattie congenite (infermità congenita)

  • provvedimenti professionali come l’orientamento professionale, la formazione, la riformazione professionale, i lavori a titolo di prova e il collocamento

  • consegna di mezzi ausiliari

Prestazioni in denaro

  • rendite d’invalidità

  • assegno per grandi invalidi

  • indennità giornaliera d’invalidità

Domanda

La domanda avviene con i moduli ufficiali presso l’ufficio AI del cantone di residenza.